Approndimenti e materiale di studio.

Scritto di   DIRITTO   PENALE
Dopo la riforma dei reati in materia sessuale, aspetti generali e margini applicativi del concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale di gruppo.

Riferimento giurisprud.
Cass. pen., Sez. II, 27/01/2009, n. 7336
VIOLENZA SESSUALE
Violenza sessuale:di gruppo

 

* * * * *
La dottrina penalistica dedica  particolare attenzione a due  temi molto delicati ed oggi giorno alquanto spinosi, si tratta dei reati di violenza sessuale e del concorso di più persone nel reato, che il codice penale disciplina rispettivamente negli artt. 609 bis e seg. A seguito della riforma introdotta dalla legge 15/02/1996 n.66 per i delitti di violenza sessuale, mentre all’art. 110 viene regolato il concorso di persone nel reato.
Per delineare i criteri applicativi della figura del concorso di persone nelle ipotesi di reati di violenza sessuale di gruppo è opportuno esaminare, preliminarmente, l’istituto del concorso di persone nel reato disciplinato nella parte generale del codice penale italiano.
La figura del  concorso di persone nel reato ricorre nelle ipotesi in cui il contributo di ciascuno dei partecipanti sia tale da costituire il supporto necessario alla realizzazione criminosa, voluto ed eventualmente  concordato con l’autore del reato.
Uno degli  elementi propri della fattispecie penalmente rilevante è  che i partecipanti hanno la piena consapevolezza della situazione che si sta verificando, inoltre, coscientemente apportano il loro contributo per la realizzazione dell’evento antigiuridico. Per alcuni esponenti della dottrina contemporanea, qualsiasi reato può essere commesso insieme da più soggetti, anzi ci sono alcuni casi in cui è necessaria l’opera di più colpevoli per realizzare la fattispecie delittuosa prevista dal codice.  Dai giuristi queste situazioni penalmente rilevanti vengono definite “reati plurisoggettivi”, caratterizzati dalla necessaria compartecipazione di più persone nella condotta antigiuridica.  
Anche secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, ciò che rileva ai fini del concorso di persone è la volontà di partecipare all’attività delittuosa.
Così la sentenza del Supremo Collegio espressa a riguardo: “Ai fini della configurazione del concorso di persone nel reato è necessario e sufficiente che taluno partecipi all’altrui attività criminale anche con la semplice volontà di adesione, che si estrinseca nel caldeggiare e rafforzare il proposito delittuoso altrui, potendosi il concorso concretizzare in atteggiamenti ed in comportamenti che costituiscono, comunque, contributi causali alla realizzazione dell’evento, anche con la semplice presenza sul luogo del delitto, sia essa attiva o semplicemente passiva” (Cass. Pen. Sentenza del 24/7/1992  n. 8389).
La ratio della norma contenuta nell’art.110  c.p., è quella di parificare sul piano sanzionatorio tutti i soggetti che hanno partecipato al medesimo reato. Si desume che l’intenzione del legislatore è quella di scoraggiare fenomeni delinquenziali di tipo collettivo, i quali destano un grave allarme sociale.
L’articolo del codice non fa distinzione tra i vari ruoli rivestiti dai partecipanti all’azione delittuosa.
Bisogna anche distinguere la figura del concorso necessario, dal concorso eventuale. La prima figura ricorre quando per il verificarsi della fattispecie delittuosa è necessaria la compartecipazione di più soggetti, i quali agiscono in maniera unitaria e solidale, mentre il concorso eventuale ricorre quando il reato è astrattamente realizzabile anche da un solo soggetto agente.
Il concorso necessario riguarda, quindi, quei reati necessariamente pluri–soggettivi. La categoria dei reati necessariamente pluri-soggettivi si articola poi in reati propri ed impropri.
Un problema affrontato dalla dottrina e sulla quale la stessa giurisprudenza si è dovuta soffermare, attiene alla possibilità di applicare ai concorrenti nel reato plurisoggettivo le norme sul concorso di persone, ed in particolare le circostanze di cui agli artt. 112 e 114 c.p.
Secondo la tesi maggioritaria della dottrina gli articoli 112  e 114 c.p., non potrebbero essere applicati a quella fattispecie di reati i quali sono già connotati dalla norma di parte speciale per alcune particolarità. Uno degli esempi riportati è quello dell’aggravante di cui all’art.112 n.1 c.p., il quale prevede un aumento di pena per il caso in cui il numero delle persone che partecipano al reato sia superiore a 5, questo non è configurabile in quelle fattispecie che prevedono un numero di concorrenti quale elemento essenziale del reato stesso.
Si ammette che persone diverse dai concorrenti nei reati a concorso necessario possano essere chiamati a rispondere per un concorso eventuale anche il reati di tipo plurisoggettivo, poiché la norma in questione non fa differenza tra concorso necessario ed eventuale.  Si può ritenere punibile, per esempio, chi favorisca l’incesto fornendo la propria abitazione ed istigando la condotta delittuosa dell’autore principale.
I requisiti strutturali del concorso di persone nel reato sono: pluralità di agenti; commissione della fattispecie oggettiva di reato; contributo del singolo partecipe al fatto comune; elemento soggettivo.
La dottrina si chiede quale deve essere il criterio in base al quale imputare al singolo la responsabilità a titolo di concorso nel reato. Il criterio della causalità agevolatrice, in base al quale sarebbe rilevante la condotta di chi agevola o facilita la realizzazione del fatto, viene ritenuto il criterio più attendibile.
Diverso dal concorso materiale è quello morale, il quale si sostanzia in una partecipazione psicologica di un reato materialmente commesso da un altro. Può essere di esempio il caso dell’istigatore, che fa nascere il proposito e determina la volontà del soggetto agente a compiere la prevista azione delittuosa. L’istigazione andata a buon fine integra una condotta punibile a titolo di concorso nel reato.
Per quanto concerne le fattispecie criminose relative alla violenza sessuale, sono state oggetto di modifica intervenuta con la legge n°66/ 1996. Riforma che ha prestato maggiore attenzione alle vittime dei reati di violenza sessuale, spostando la collocazione da delitti contro la morale pubblica al capo riguardante i delitti “contro la libertà individuale”.
Le sanzioni sono state inasprite in maniera sensibile, difatti la legge ha inteso tutelare con maggiore attenzione la sfera individuale dei soggetti, individuando diverse fattispecie relative ad ipotesi bene determinate.
All’articolo 609 sono stati aggiunti dalla L. n°66/1996 successivi  articoli che vanno  dal 609 bis al 609 decies. 
Di particolare interesse è l’art. 609 octies, inerente la “violenza sessuale di gruppo”, articolo composto da quattro commi. Il primo comma delinea la fattispecie delittuosa facendo espresso richiamo alla norma base, ovvero all’art. 609 bis, specificando l’elemento della partecipazione di più persone riunite che compiono atti di violenza sessuale in composizione di gruppo aggressivo.
Il secondo comma contiene la previsione della pena da infliggere, leggermente più severa di quella prevista per le ipotesi dell’art. 609 bis; difatti l’elemento della partecipazione di un gruppo di persone desta maggiore allarme sociale.
Elemento centrale della fattispecie in esame è proprio la partecipazione di più persone riunite per compiere atti di violenza sessuale, difatti ciò che risalta è la figura del gruppo di compartecipi che agiscono congiuntamente.  Per quanto concerne la relazione esistente tra la figura del reato di “violenza sessuale di gruppo” ed il concorso di persone nel reato, il legislatore ha scelto di individuare una figura di reato plurisoggettivo ben precisa, ciò sembra condurre ad una sorta di incompatibilità tra le due figure in esame. Parte della dottrina sostiene che sia ipotizzabile l’ipotesi di concorso di persone solo nel caso in cui vi sia una compartecipazione esterna da parte del soggetto concorrente, ovvero quando tale correo non sia stato presente sui luoghi del fatto criminale, ma abbia invece contribuito con una condotta positiva diversa. Alcuni dubbi sono sorti per i casi di violenza sessuale intra–familiare, dove la persona offesa ed il colpevole hanno vincoli parentali e vivono insieme al resto del nucleo familiare, ipotesi in cui alcuni membri a conoscenza del fatto illecito possono essere imputati per concorso morale. Per fare un esempio viene esaminato il caso del coniuge che è consapevole degli abusi compiuti dall’altro ai danni dei figli, ma che non compie nessuna azione per salvaguardare le vittime ed impedire il ripetersi degli eventi delittuosi. Sembra sia più plausibile l’ipotesi di concorso nella fattispecie monosoggettiva del reato di violenza sessuale ex art. 609 bis c.p., in quanto la partecipazione di un soggetto concorrente può essere meglio compresa  nello schema previsto dall’art. 110 c.p., proprio perché la condotta del correo è di sussidio, ovvero di istigazione al delitto.
Potrebbe essere il caso di due soggetti amici, in cui uno istiga l’altro a commettere atti di violenza sessuale su di una altra persona, e nel momento della consumazione egli non è presente, ma ha agevolato e favorito il delitto prestando l’auto al colpevole principale.
Per quanto concerne l’art. 609 octies c.p., rileva una fattispecie autonoma di reato, cioè “a concorso necessario proprio”, nel quale è richiesta la presenza simultanea di tutti gli agenti nel luogo e nel momento di consumazione del delitto.
Pare che la tesi dell’autonomia del reato in questione sia avvalorata ulteriormente dal 3° comma dell’art. 609 octies c.p., il quale prevede l’attenuante per il  soggetto che ha dato un contributo di minima importanza nella preparazione ed esecuzione del reato, senza richiamare la corrispondente attenuante ex art. 114 c.p.
Tornando alla possibile configurazione del concorso eventuale nel reato di violenza sessuale di gruppo, appare logico supporre la possibile esistenza del concorso eventuale anche per tale ipotesi di reato plurisoggettivo.  Ciò lo si può desumere dalla relazione che può sussistere tra la condotta del gruppo di colpevoli che compiono simultaneamente atti di violenza sessuale sulla vittima, ed un terzo soggetto esterno che abbia istigato e favorito il gruppo restando assente nel momento della consumazione vera e propria.
In una circostanza del genere è chiaro che anche la condotta del soggetto partecipe abbia contribuito alla commissione del delitto, rivestendo un ruolo di sostegno e di aiuto ai responsabili principali. Anche l’elemento psicologico è di rilevante importanza, proprio perché la cosciente  volontà di istigare altri a commettere un reato preciso comporta una chiara corresponsabilità per l’evento lesivo commesso.   
In tale ipotesi vi è un chiaro contributo causale alla realizzazione del reato come previsto dal codice penale. In conclusione  dall’analisi delle norme appare chiaro desumere che l’unica ipotesi di concorso nella violenza sessuale ex at. 609 bis c.p., sia quella del concorso morale, non certamente l’ipotesi di concorso materiale (esclusa a priori della giurisprudenza e dalla dottrina).
 Viene ammesso in definitiva che il reato disciplinato dall’art. 609 octies c.p. è una “Figura Autonoma”, connotata da particolari elementi di cui si è innanzi parlato, inoltre tale fattispecie non ammette la compresenza di una ipotesi di concorso materiale, in quanto tale elemento viene assorbito dalla figura speciale dell’istituto della violenza sessuale di  gruppo.
Residua solamente l’ipotesi di un possibile concorso morale di un terzo soggetto, il quale non sia presente nel momento e nel luogo di consumazione del delitto, il quale abbia  dato un mero e semplice contributo morale ed anche  di sostegno psicologico al gruppo dei responsabili, rafforzando in loro il disegno criminoso ed il proposito delittuoso, in ogni caso valutando le circostanze i tempi ed i modi dell’azione illecita posta in essere dai soggetti attivi del crimine. Negli altri casi, dove viene ravvisata una contribuzione di tipo materiale ed attiva, il compartecipe risponderà della più grave ipotesi prevista dall’art. 609 octies c.p.            
     Nicodemo Damiano